Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo V

Art. 20

In vigore dal 23 ago 1940
Nel caso della esistenza di malattie infettive esotiche nel territorio del Regno, il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto, con l'assistenza del medico di aeroporto, in conformità delle segnalazioni ed istruzioni che saranno caso per caso impartite dal Ministero dell'interno, adotterà le opportune misure profilattiche nei riguardi del servizio nell'aeroporto ed in confronto degli aeromobili, delle persone e delle merci in partenza, al fine di evitare la diffusione delle suddette malattie a mezzo dell'aeromobile. Tali misure comprenderanno, fra l'altro, quelle concernenti la ispezione accurata dell'aeromobile e la visita medica dell'equipaggio e dei passeggieri onde evitare l'imbarco di persone o di cose che possano costituire tramite di contagio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-20

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