Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo V

Art. 18

In vigore dal 23 ago 1940
Gli aeromobili in partenza, ai fini dell'accertamento della esistenza dei requisiti e della sufficienza delle dotazioni di carattere igienico-sanitario, potranno essere sottoposti a particolare ispezione dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto con l'intervento obbligatorio del medico di aeroporto. Durante la ispezione il medico di aeroporto accerterà che l'acqua potabile ed i viveri imbarcati rispondano a criteri igienici, che i locali adibiti al trasporto passeggeri ed equipaggio siano in buone condizioni igieniche, e proporrà al Comando dell'aeroporto la esclusione dalla partenza delle persone dell'equipaggio che risultassero affette da malattie contagiose o mentali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-18

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