Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo III

Art. 14

In vigore dal 23 ago 1940
I progetti per la costruzione degli aeroporti statali o privati destinati al traffico civile, dovranno anche essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanità per l'esame degli impianti di carattere igienico-sanitario necessari ai fini della difesa contro l'importazione di malattie esotiche.
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