Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo III
Art. 14
14 / 56In vigore dal 23 ago 1940
I progetti per la costruzione degli aeroporti statali o privati destinati al traffico civile, dovranno anche essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanità per l'esame degli impianti di carattere igienico-sanitario necessari ai fini della difesa contro l'importazione di malattie esotiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-14