Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IV

Art. 15

In vigore dal 23 ago 1940
Agli effetti del presente regolamento si considerano documenti sanitari di bordo: a) il giornale di rotta, di cui all'art. 167 lettera a) del regolamento per la navigazione aerea; b) l'elenco dei passeggieri, di cui all'art. 166 dello stesso regolamento, completato, agli effetti sanitari, con la indicazione del luogo di provenienza di ciascuno dei passeggieri e di quello di destinazione; c) il manifesto, di cui all' del regolamento su citato. Per la tenuta di detti documenti sanitari si osservano le norme indicate dagli del regolamento per la navigazione aerea. Gli aeromobili non hanno l'obbligo della patente di sanità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-15

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