Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. II
Art. 37
In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati a bordo casi di colera si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure:
1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;
2) sorveglianza sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio, per un periodo di cinque giorni a partire dalla data di partenza dell'aeromobile dalla circoscrizione infetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-37