Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 37

In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati a bordo casi di colera si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure: 1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio; 2) sorveglianza sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio, per un periodo di cinque giorni a partire dalla data di partenza dell'aeromobile dalla circoscrizione infetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-37

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