Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. II
Art. 42
In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati casi di vaiolo a bordo, dopo assunto l'interrogatorio, sarà applicata, nei riguardi delle persone che hanno lasciato da meno di quattordici giorni una circoscrizione dichiarata infetta da vaiolo e che, a giudizio del medico di aeroporto, non risultino sufficientemente immunizzate, la vaccinazione ienneriana seguita da sorveglianza sanitaria per quattordici giorni a contare dalla data di arrivo dell'aeromobile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-42