Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 42

In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati casi di vaiolo a bordo, dopo assunto l'interrogatorio, sarà applicata, nei riguardi delle persone che hanno lasciato da meno di quattordici giorni una circoscrizione dichiarata infetta da vaiolo e che, a giudizio del medico di aeroporto, non risultino sufficientemente immunizzate, la vaccinazione ienneriana seguita da sorveglianza sanitaria per quattordici giorni a contare dalla data di arrivo dell'aeromobile.
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