Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. III

Art. 45

In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati a bordo casi neppur sospetti di febbre gialla si applicano le seguenti misure subito dopo l'interrogatorio del comandante: 1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio; 2) ispezione accurata dell'aeromobile e del carico con particolare riguardo all'accertamento di eventuale presenza a bordo della «Stegomya» (Aedes Aegypti); 3) disinsettazione dell'aeromobile e del carico tutte le volte che non sia esclusa in modo sicuro la presenza a bordo delle suddette zanzare; 4) osservazione sanitaria, possibilmente in locale entro l'ambito dell'aeroporto, per quei passeggeri che, a giudizio del medico di aeroporto, possono ritenersi sospetti di essere stati esposti al contagio della febbre gialla; l'osservazione sanitaria avrà la durata di giorni sei a contare dell'ultimo giorno in cui la persona fu presumibilmente esposta al rischio del contagio; qualora venga constatata a bordo la presenza della «Stegomya» l'osservazione sanitaria avrà inizio dal giorno dello sbarco. Qualora trattisi di aeromobile in transito l'equipaggio potrà essere autorizzato a proseguire in volo previa annotazione nel giornale di rotta.
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