Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. III
Art. 45
In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati a bordo casi neppur sospetti di febbre gialla si applicano le seguenti misure subito dopo l'interrogatorio del comandante:
1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;
2) ispezione accurata dell'aeromobile e del carico con particolare riguardo all'accertamento di eventuale presenza a bordo della «Stegomya» (Aedes Aegypti);
3) disinsettazione dell'aeromobile e del carico tutte le volte che non sia esclusa in modo sicuro la presenza a bordo delle suddette zanzare;
4) osservazione sanitaria, possibilmente in locale entro l'ambito dell'aeroporto, per quei passeggeri che, a giudizio del medico di aeroporto, possono ritenersi sospetti di essere stati esposti al contagio della febbre gialla; l'osservazione sanitaria avrà la durata di giorni sei a contare dell'ultimo giorno in cui la persona fu presumibilmente esposta al rischio del contagio; qualora venga constatata a bordo la presenza della «Stegomya» l'osservazione sanitaria avrà inizio dal giorno dello sbarco.
Qualora trattisi di aeromobile in transito l'equipaggio potrà essere autorizzato a proseguire in volo previa annotazione nel giornale di rotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-45