Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IX

Art. 47

In vigore dal 23 ago 1940
I medici di aeroporto dovranno esaminare la natura del carico a bordo degli aeromobili, onde accertare se esso sia costituito di materie suscettibili di recare comunque danno alla pubblica salute provvedendo anche, se del caso, a prelevamenti di campioni per le occorrenti indagini di laboratorio. In base agli accertamenti eseguiti proporranno al Comando o Direzione Civile dell'aeroporto gli eventuali provvedimenti ai fini della difesa profilattica.
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Art. 47 Approvazione del regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione. — Testo vigente | Portale Normativo