Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IX

Art. 48

In vigore dal 23 ago 1940
Le merci che devono transitare per il territorio del Regno con destinazione ad altro Stato, qualunque ne sia la provenienza, potranno essere ammesse allo sbarco e al trasporto in transito con le garanzie del transito doganale sempre che gli imballaggi siano in perfetto stato e in condizioni tali da non ammettere manipolazioni lungo il percorso.
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