Art. 48
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IX

Art. 48

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In vigore dal 23 ago 1940
Le merci che devono transitare per il territorio del Regno con destinazione ad altro Stato, qualunque ne sia la provenienza, potranno essere ammesse allo sbarco e al trasporto in transito con le garanzie del transito doganale sempre che gli imballaggi siano in perfetto stato e in condizioni tali da non ammettere manipolazioni lungo il percorso.
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