Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo IX
Art. 53
In vigore dal 23 ago 1940
È vietata l'importazione dall'estero, a mezzo di aeromobili, di animali e prodotti animali la cui importazione nel Regno sia vietata dalle ordinanze in materia emanate dal Ministero dell'Interno.
Ogni altra limitazione o condizione per la importazione dall'estero di animali o prodotti animali per via terrestre o marittima vale anche per le importazioni per via aerea.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-53