Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo X

Art. 54

In vigore dal 23 ago 1940
Nei casi di approdo forzato fuori dei luoghi prescritti il comandante dell'aeromobile dovrà farne la denuncia nel più breve tempo possibile alla autorità locale più vicina, qualora l'aeromobile provenga o abbia fatto scalo in una delle località estere menzionate alla lettera b) del precedente , ovvero qualora taluna delle persone imbarcate risulti inferma. In tale caso l'autorità indicata nel 1° e nel 2° comma dell' del regolamento per la navigazione aerea, deve vigilare perché nulla venga sottratto dall'aeromobile sino all'intervento dell'autorità sanitaria locale, che adotterà i provvedimenti necessari nell'interesse della pubblica salute, ispirandosi ai criteri che informano le norme del presente regolamento e dirigerà, se possibile, l'aeromobile in uno degli aeroporti prescritti. Nessun passeggero o membro dell'equipaggio potrà allontanarsi dall'aeromobile e nessuna merce potrà essere sbarcata senza l'autorizzazione della competente autorità sanitaria. Verificandosi una delle ipotesi previste nel terzo e quarto comma del succitato , l'autorità stessa, oltre alle vidimazioni al giornale di rotta, farà sul giornale stesso le annotazioni circa i provvedimenti sanitari attuati.
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Art. 54 Approvazione del regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione. — Testo vigente | Portale Normativo