Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo X

Art. 55

In vigore dal 23 ago 1940
Nel caso di sinistro aeronautico fermo restando il disposto dell'art. 273 del regolamento per la navigazione aerea, l'autorità di pubblica sicurezza, oltre a quanto è prescritto nell'art. 274 dello stesso regolamento, deve dare immediata comunicazione del sinistro stesso all'autorità sanitaria per i provvedimenti necessari ai fini della tutela della pubblica salute.
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