Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 40

In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati casi di tifo esantematico a bordo, dopo assunto l'interrogatorio, sarà applicata, di regola, soltanto in confronto delle persone che hanno lasciato da meno di dodici giorni una circoscrizione dichiarata infetta da tifo esantematico, la sorveglianza per giorni dodici dalla data alla quale hanno lasciato la circoscrizione infetta oltre l'eventuale trattamento parassiticida a giudizio del medico di aeroporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-40

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