Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. III

Art. 44

In vigore dal 23 ago 1940
L'approdo in aeroporti del Regno di aeromobili provenienti da località dichiarate infette di febbre gialla è ammesso soltanto in quegli aeroporti sanitari che saranno designati dal Ministero dell'interno con apposita ordinanza, alla condizione che dai documenti di bordo risulti che l'aeromobile sia partito da aeroporto «Antiamarillico» e sia stato sottoposto, prima della partenza, alle misure previste nel Cap. II, sezione seconda della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea firmata all'Aia il 12 aprile 1933 posta in esecuzione nel Regno con legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1269. Gli aeromobili provenienti da località dichiarate infette da febbre gialla che non possono comprovare di avere ottemperato alle condizioni suddette non saranno ammessi a pratica in aeroporto del Regno e, salvo eccezionale preventivo consenso del Ministero dell'interno, dovranno riprendere il volo dopo effettuati rifornimenti da eseguirsi in stretta contumacia con le cautele volta per volta indicate dal medico di aeroporto.
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