Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. II
Art. 41
In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio si è verificato un caso riconosciuto o sospetto di tifo esantematico a bordo, si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le misure seguenti:
1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;
2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale di isolamento previo trattamento parassiticida dell'infermo;
3) trattamento parassiticida per tutti coloro che si ha ragione di ritenere portatori di pidocchi o di essere stati esposti alla infezione, e sorveglianza sanitaria di essi per un periodo di giorni dodici a contare dalla data dell'effettuato trattamento suddetto;
4) disinsettazione della biancheria, degli effetti d'uso e degli altri oggetti che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenere contaminati;
5) disinsettazione dell'aeromobile o delle parti dell'aeromobile dove ha soggiornato il tifoso e che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenersi contaminate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-41