Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo VIII

Art. 32

In vigore dal 23 ago 1940
Le persone che à termini del presente regolamento devono essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria sono munite, a cura del medico di aeroporto, di apposito documento, nel quale è indicata, fra l'altro, la durata della sorveglianza in relazione con il periodo di incubazione della malattia. Le persone medesime sono contemporaneamente segnalate a cura dello stesso medico di aeroporto, nel modo più rapido, all'ufficiale sanitario dei comuni dove sono dirette, per essere quivi sottoposte a sorveglianza sulle condizioni di salute fino allo spirare del periodo di tempo indicato sul documento sanitario. Se la persona sottoposta alla sorveglianza si allontana dal comune nel quale soggiorna, prima che sia, trascorso tale periodo di tempo, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio di igiene comunale che provvede alla segnalazione all'ufficiale sanitario del Comune di nuova destinazione per la prosecuzione della sorveglianza fino al termine prescritto. La sorveglianza consiste nella visita medica, anche quotidiana, integrata, se del caso, da accertamenti diagnostici, clinici e batteriologici. Tuttavia il medico di aeroporto o l'Ufficiale sanitario hanno la facoltà di sottoporre alla osservazione sanitaria o al ricovero in ospedale di isolamento le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria allorchè, a loro giudizio, le condizioni di salute delle persone stesse costituiscano pericolo per la pubblica salute. Per la applicazione della sorveglianza sanitaria a persone in transito per l'estero, il medico di aeroporto, dopo averle munite del documento sanitario prescritto, provvede alla segnalazione di esse al prossimo consolato estero del paese di destinazione. Qualora la prosecuzione del viaggio si effettui per via aerea le persone sottoposte a sorveglianza devono essere nominativamente menzionate nel giornale di rotta.
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