Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 30
In vigore dal 23 ago 1940
Se, a seguito delle constatazioni fatte a norma dell', risulta l'esistenza a bordo dell'aeromobile di casi certi o sospetti di malattie infettive comuni non contemplate nel capo VIII, si applicano, prima dell'ammissione a libera pratica, le disposizioni seguenti:
a) sbarco ed isolamento dei malati infettivi siano essi accertati o sospetti;
b) eventuali disinfezioni.
In casi eccezionali e quando trattisi di aeromobile che fa soltanto scalo intermedio nell'aeroporto il medico di aeroporto potrà consentire che i malati proseguano il viaggio fino all'aerodromo di destinazione quando ciò non possa costituire pericolo di contagio per gli altri passeggeri.
Le misure sanitarie che si possono compiere nell'aeroporto di approdo, dovranno essere eseguite di urgenza sotto la diretta sorveglianza del medico di aeroporto curando di evitare ogni non indispensabile ritardo od intralcio al traffico e limitando al minimo il disturbo ai passeggieri.
Storico versioni
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