Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. II
Art. 34
In vigore dal 23 ago 1940
Gli aeromobili provenienti da una circoscrizione che, con ordinanza del Ministero dell'interno, è dichiarata infetta di peste, colera, tifo esantematico e vaiuolo, devono, di regola, dirigersi per l'approdo ad uno degli aeroporti sanitari compresi nell'elenco di cui all' del presente regolamento. Quando approdino in aeroporti autorizzati potrà loro essere concesso soltanto di sbarcare eventuali ammalati da ricoverare in locali di isolamento, previa, visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio, ed effettuare rifornimenti di combustibile, pezzi di ricambio, viveri ed acqua potabile. L'equipaggio ed i passeggieri non potranno oltrepassare i limiti fissati dal comando dell'aeroporto su parere del medico dell'aeroporto stesso. Soltanto in casi eccezionali, in base ad autorizzazione richiesta al Ministero dell'interno su parere favorevole del medico di aeroporto, potrà essere consentita la libera pratica ai passeggieri e lo sbarco di merci semprechè nell'aeroporto esistano i mezzi per l'attuazione degli occorrenti adempimenti profilattici.
Storico versioni
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