Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo III

Art. 10

In vigore dal 23 ago 1940
Agli effetti del presente regolamento, gli aeroporti doganali del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per provvedere alle esigenze del servizio sanitario, sono distribuiti in due classi: aeroporti autorizzati e aeroporti sanitari. L'elenco degli aeroporti autorizzati e di quelli sanitari è stabilito con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'aeronautica e per le finanze ed è comunicato all'Ufficio internazionale d'igiene pubblica e alla Commissione internazionale della navigazione aerea a norma dell' della citata Convenzione internazionale dell'Aia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-10

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