Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo II
Art. 5
In vigore dal 23 ago 1940
Il medico di aeroporto ha sempre facoltà di circolare a qualunque ora nell'aeroporto e di accedere negli aeromobili in arrivo o in partenza e in quelli stazionanti nell'aeroporto, per assicurarsi delle condizioni igieniche dell'aeromobile e del carico e dello stato di salute dei passeggieri e dell'equipaggio pur evitando che, per tali motivi, abbiano a verificarsi non indispensabili ritardi nello svolgimento del traffico aereo.
I comandanti degli aeromobili sono tenuti a fornire al medico di aeroporto tutte le notizie, informazioni e indicazioni che possono occorrergli, ed agevolare, con i mezzi a loro disposizione, l'espletamento del suo compito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-5