Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo III
Art. 11
In vigore dal 23 ago 1940
Gli aeroporti sanitari sono abilitati a compiere tutte le operazioni di carattere igienico-profilattico previste nel presente regolamento o disposte con ordinanze del Ministero dell'interno e ad ammettere a libera pratica tutte indistintamente le provenienze per la via dell'aria.
Gli aeroporti autorizzati, di regola, ammettono a pratica le provenienze da paesi dell'estero non colpiti da ordinanze di sanità emanate dal Ministero dell'interno. Tuttavia gli aeromobili provenienti da circoscrizioni colpite da ordinanza di sanità potranno fare scalo negli aeroporti autorizzati per compiere soltanto alcune operazioni in contumacia, secondo le disposizioni speciali che saranno stabilite caso per caso dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto su proposta del medico di aeroporto.
Il Ministero dell'interno, tenuto conto della particolare attrezzatura sanitaria di alcuni aeroporti nonché delle vie del traffico, può prescrivere, previa intesa con il Ministero dell'aeronautica, che gli aeromobili provenienti da località colpite da ordinanza sanitaria approdino soltanto in taluni aeroporti sanitari.
Storico versioni
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