Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo V
Art. 19
In vigore dal 23 ago 1940
Il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto, può, su proposta del medico di aeroporto, vietare l'imbarco di persone ammalate e convalescenti di gravi malattie, o affette da malattie infettive o che possano recare incomodo agli altri passeggeri.
Sono tuttavia, senza eccezione, escluse dall'imbarco le persone malate o sospette di peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico o vaiuolo, ovvero di quelle altre malattie infettive o parassitarie che fossero indicate con ordinanza del Ministero dell'interno.
Le persone indicate nel primo comma possono essere autorizzate dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto, su parere del medico di aeroporto, ad imbarcarsi a bordo di speciali aeromobili che verranno successivamente sottoposti a disinfezione quando abbiano trasportato malati infettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-19