Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo V

Art. 21

In vigore dal 23 ago 1940
Il personale di governo e di manovra dell'aeroporto, il personale addetto allo scarico delle merci e gli equipaggi degli aeromobili in partenza, possono essere immunizzati contro malattie esotiche con opportune vaccinazioni, tutte le volte che il Ministero dell'interno, mediante ordinanza anche telegrafica, lo ritenga necessario.
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