Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo V
Art. 21
21 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Il personale di governo e di manovra dell'aeroporto, il personale addetto allo scarico delle merci e gli equipaggi degli aeromobili in partenza, possono essere immunizzati contro malattie esotiche con opportune vaccinazioni, tutte le volte che il Ministero dell'interno, mediante ordinanza anche telegrafica, lo ritenga necessario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-21