Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 24
In vigore dal 23 ago 1940
Nei tempi ordinari, gli aeromobili che viaggiano fra una località e l'altra del Regno sono esenti all'approdo da ogni formalità sanitaria.
Sono del pari esenti da ogni formalità sanitaria, all'approdo, gli aeromobili che provengono o abbiano fatto scalo in località estere per le quali non sia prescritto il trattamento Sanitario stabilito dal presente regolamento o da ordinanze del Ministero dell'interno, a condizione che nessuna circostanza aggravante in linea sanitaria sia sopravvenuta a bordo durante il viaggio.
Quando si siano verificate circostanze aggravanti il comandante dell'aeromobile ne deve fare denuncia al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto di approdo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-24