Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 23
In vigore dal 23 ago 1940
Qualora a bordo si manifestino circostanze che possano interessare la pubblica salute con particolare riguardo alla eventuale presenza di ammalati, il comandante dell'aeromobile proveniente dall'estero che intenda di approdare in uno degli aeroporti del Regno è tenuto a darne preventivo avviso al Comando o Direzione civile dell'aeroporto di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-23