Art. 8

In vigore dal 10 mag 1940
Per poter ottenere il premio del 10% sull'ammontare del controvalore in lire della divisa ceduta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi trasferiti nel Regno tramite clearing, i produttori i quali noleggino o vendano all'estero filmi sono tenuti a presentare apposita domanda, per tramite la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo su carta da bollo da L. 6 al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia). Alla domanda devono unirsi una dichiarazione rilasciata da una banca agente dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attestante il controvalore in lire italiane della valuta estera ceduta o l'importo delle lire incassate a mezzo clearing, nonché i relativi contratti di noleggio o di vendita dei filmi. Lo schema di detta dichiarazione si unisce in allegato (All. I) firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e consta di due parti: la parte A da unirsi alla domanda; la parte B da trasmettersi direttamente dalla Banca presso la quale ha avuto luogo l'operazione valutaria al Ministero della cultura popolare. La stessa procedura deve seguirsi per conseguire da parte delle ditte interessate il premio sui proventi netti in valuta estera derivanti da accordi con case cinematografiche estere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-8

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