Art. 4
In vigore dal 10 mag 1940
La liquidazione dei premi viene effettuata dal Ministero della cultura popolare sull'ammontare degli incassi lordi di ciascun film.
Gli incassi lordi sono quelli risultanti dalle apposite distinte compilate dagli esercenti cinema agli effetti dell'applicazione dei diritti erariali, senza alcuna detrazione per diritti erariali o altri diritti o ritenute di sorta.
Nei casi in cui il diritto erariale risulta pagato a «somma fissa» l'incasso si presume pari a 10 volte la somma stabilita in misura fissa per diritti erariali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-4