Art. 1

In vigore dal 10 mag 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, relativo alla concessione dei premi ai produttori di pellicole nazionali; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e valute; Abbiamo decretato e decretiamo: . Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, i produttori di filmi devono presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 6 al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo. La domanda deve contenere: a) il nome e cognome del produttore o, se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale; b) il domicilio del produttore o la sede della Società; c) l'ammontare del capitale sociale, se trattasi di Società; d) il titolo del film; e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia; f) il metraggio del film da accertarsi dal Ministero della cultura popolare. Inoltre alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti: 1) copia conforme della denuncia iniziale munita del visto dell'Ispettorato corporativo competente, attestante la nazionalità del film ai sensi dell' del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414; 2) estratto del libro dei soci della Società anonima comprovante che il capitale sociale di almeno L. 500.000 è stato sottoscritto e interamente versato. Entro venti giorni dalla prima proiezione in pubblico del film il produttore è obbligato a inviare un certificato della Prefettura dal quale risulti ove e quando è stata tenuta la prima proiezione in pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-1

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