Art. 1
In vigore dal 10 mag 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, relativo alla concessione dei premi ai produttori di pellicole nazionali;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, i produttori di filmi devono presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 6 al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo. La domanda deve contenere:
a) il nome e cognome del produttore o, se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
b) il domicilio del produttore o la sede della Società;
c) l'ammontare del capitale sociale, se trattasi di Società;
d) il titolo del film;
e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia;
f) il metraggio del film da accertarsi dal Ministero della cultura popolare.
Inoltre alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:
1) copia conforme della denuncia iniziale munita del visto dell'Ispettorato corporativo competente, attestante la nazionalità del film ai sensi dell' del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414;
2) estratto del libro dei soci della Società anonima comprovante che il capitale sociale di almeno L. 500.000 è stato sottoscritto e interamente versato.
Entro venti giorni dalla prima proiezione in pubblico del film il produttore è obbligato a inviare un certificato della Prefettura dal quale risulti ove e quando è stata tenuta la prima proiezione in pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-1