Art. 5

In vigore dal 10 mag 1940
Sulla base delle comunicazioni indicate nell' il Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) provvede alla liquidazione dei premi dovuti al produttore: provvede, in pari tempo alla determinazione del compenso spettante per il servizio di accertamento alla S.I.A.E. sull'ammontare dei premi assegnati. Il compenso alla S.I.A.E. è a carico del produttore. Il Ministero della cultura popolare effettua trimestralmente la liquidazione dei premi e l'emissione dei relativi mandati di pagamento riferentisi agli incassi accertati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno, a favore di coloro che a quelle date risultino dal registro cinematografico avere diritto ai premi. All'uopo la S.I.A.E. oltre alle comunicazioni di cui all' trasmette alle date su indicate, al Ministero della cultura popolare, un elenco suppletivo delle eventuali variazioni verificatesi nei nominativi degli aventi diritto, risulanti dalle annotazioni del registro. Alla stessa data viene provveduto alla determinazione del compenso dovuto alla S.I.A.E.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-5

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