Art. 10
In vigore dal 10 mag 1940
Alla risoluzione delle questioni che possono sorgere in sede di assegnazione e di determinazione dei premi e degli accertamenti che vi sono connessi provvede una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per la cultura popolare.
Di detta Commissione fanno parte di diritto:
due funzionari del Ministero della cultura popolare;
due rappresentanti del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero per gli scambi e valute;
un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
un rappresentante della S.I.A.E.
La presidenza della Commissione spetta al funzionario più elevato in grado del Ministero della cultura popolare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A dello stesso Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-10