Art. 10

In vigore dal 10 mag 1940
Alla risoluzione delle questioni che possono sorgere in sede di assegnazione e di determinazione dei premi e degli accertamenti che vi sono connessi provvede una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per la cultura popolare. Di detta Commissione fanno parte di diritto: due funzionari del Ministero della cultura popolare; due rappresentanti del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero per gli scambi e valute; un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo; un rappresentante della S.I.A.E. La presidenza della Commissione spetta al funzionario più elevato in grado del Ministero della cultura popolare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A dello stesso Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-10

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