Art. 11
In vigore dal 21 set 1967
Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C, per i film di attualità.
Le annotazioni vengono eseguite in ordine cronologico in seguito a notificazione a mezzo ufficiale giudiziario degli atti intervenuti tra le parti, debitamente registrati.
In calce agli atti stessi, devono, a cura delle parti con apposita nota, essere elencati gli estremi essenziali da riportarsi sul registro.
Le denuncie presentate vengono classificate e riportate sul registro secondo il numero progressivo ad esse assegnato.
Le annotazioni prendono invece ciascuna un proprio numero d'ordine.
Sia le denuncie che gli atti relativi alle annotazioni vengono conservati per ciascun film in separati fascicoli.
La S.I.A.E. è responsabile di fronte ai terzi della regolarità nella tenuta del registro cinematografico e della conservazione degli atti relativi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-11