Art. 12
In vigore dal 10 mag 1940
Le riscossioni dei diritti dovuti alla S.I.A.E. per le iscrizioni e il rilascio dei certificati devono risultare da apposito bollettario a madre e figlia conforme al modello annesso al presente decreto (all. III), firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-12