Art. 13

In vigore dal 10 mag 1940
Tutte le somme recuperate sulle anticipazioni accordate dallo Stato ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1935, n. 1143, vengono versate alla Regia Tesoreria dello Stato per essere assegnate alla Banca nazionale del Lavoro - Sezione Autonoma Credito Cinematografico - ad incremento del proprio capitale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Alfieri - Grandi - Di Revel - Lantini - Guarneri Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII Atti del Governo, registro 420, foglio 64. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-13

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Art. 13 Approvazione del regolamento di esecuzione del R. decreto legge 17 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore della industria cinematografica nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo