Art. 7

In vigore dal 10 mag 1940
La liquidazione dei premi aggiuntivi si effettua al 30 giugno di ogni anno sulla base dei dati riassuntivi comunicati dalla S.I.A.E. I relativi pagamenti vengono eseguiti mediante missione di separati mandati di pagamento. Qualora in base alle liquidazioni definitive sussistano differenze in eccedenza ai mandati già emessi, il Ministero dispone per l'emissioni di mandati suppletivi fino a concorrenza della somma dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-7

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