Art. 2
In vigore dal 10 mag 1940
Il Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) provvede all'esame delle singole domande presentate dai produttori ed accertati l'esistenza dei requisiti prescritti ammette il richiedente a godere della concessione dei premi e delle altre agevolazioni previste dalla legge, dandogliene partecipazione.
Eguale comunicazione è fatta alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) la quale accerterà la data della prima proiezione del film.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-2