Art. 3
In vigore dal 10 mag 1940
L'accertamento degli incassi lordi dei film viene eseguito dalla S.I.A.E. coi mezzi a sua disposizione in base agli introiti dei diritti erariali.
La comunicazione degli incassi da parte della S.I.A.E. è fatta entro il secondo mese successivo a quello in cui ebbe luogo la programmazione del film al Ministero della cultura popolare, al produttore interessato e alla Sezione autonoma di credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro. Detta comunicazione da inviarsi trimestralmente, a mezzo di distinte in doppio esemplare, deve indicare separatamente per ciascun film i
1) il titolo del film cui si riferisce l'accertamento degli incassi;
2) la ditta produttrice;
3) l'importo degli incassi accertato nel trimestre;
4) l'ammontare degli incassi precedenti;
5) il totale complessivo degli incassi;
6) le persone o la società alle quali deve corrispondersi il premio secondo le risultanze del registro cinematografico.
Inoltre la S.I.A.E. trasmette mensilmente al Ministero della cultura popolare, in doppio esemplare, un elenco riassuntivo degli incassi per tutti i filmi, dal quale risulti:
a) l'importo degli incassi accertati nel mese;
b) l'ammontare degli incassi dei mesi precedenti e il totale complessivo.
Ai suddetti elenchi devono essere unite le schedine di accertamento degli incassi per ciascun film con le seguenti indicazioni:
1) il titolo del film;
2) la ditta produttrice;
3) il mese cui si riferisce l'accertamento;
4) il metraggio del film;
5) l'elencazione degli incassi, risultanti dalle programmazioni, distinti a seconda che il film sia stato proiettato da solo, ovvero assieme ad altri filmi nazionali o esteri, con o senza avanspettacolo;
6) la percentuale d'incasso da applicarsi ai predetti incassi;
7) il totale degli incassi sul quale viene commisurato il premio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;2237#art-3