Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 98

In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti di quanto dispongono gli della legge, per definire gli elementi da prendere per base nella determinazione, rispettivamente, del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, il costruttore dell'apparato motore è tenuto a presentare all'ufficio di vigilanza, per gli apparati motori a vapore, una formale dichiarazione da cui risulti la superficie di riscaldamento, compresi i surriscaldatori delle caldaie principali dell'apparato motore. Tale dichiarazione sarà accompagnata da disegni illustrativi firmati dal responsabile tecnico della costruzione. L'ufficio di vigilanza avrà facoltà di assicurarsi della esattezza dei dati forniti. Sarà di ciò fatto cenno nel verbale di prova. Agli effetti di quanto disposto dal numero 1) del decimo comma dell' della legge, la superficie di riscaldamento delle caldaie deve intendersi così formata: a) nelle caldaie a tubi di fiamma: la superficie interna complessiva dei tubi di fiamma e dei tubi tiranti; la superficie delle piastre tubiere depurata dei fori per i tubi; la superficie delle camere a fuoco; due terzi della superficie esterna dei forni; b) nelle caldaie a tubi d'acqua: la superficie esterna totale dei tubi d'acqua, compresi quelli di caduta; metà della superficie esterna dei collettori d'acqua. Per superficie dei surriscaldatori deve intendersi quella complessiva esterna dei tubi costituenti i fasci dei surriscaldatori medesimi.
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Art. 98 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo