Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Sez. III
Art. 97
In vigore dal 24 ago 1939
Dalle misurazioni della velocità, del consumo di combustibile e della potenza eseguite secondo le norme dei precedenti articoli si deducono come segue i valori di questi stessi elementi da tenere a calcolo ai fini della determinazione dei contributi previsti dalla legge e delle limitazioni poste dalla legge stessa con gli ultimi tre comma dell' e col terzo comma dell'.
1) Nel caso di navi concorrenti al contributo di ammortamento munite di apparato motore a vapore:
a) il consumo di combustibile per cavallo-asse-ora è quello indicato al numero 1) dell'ottavo comma dell';
b) la potenza in cavalli-asse è quella determinata nel modo indicato all', quando il grado della combustione, accertato nella prova in mare come è indicato nello stesso , sia uguale o inferiore a quello indicato al numero 1) del decimo comma dell' della legge.
Se il grado di combustione accertato nella prova in mare sia risultato maggiore, la potenza, misurata come sopra è detto, sarà ridotta nella stessa proporzione che si sarà rilevato esistere tra il grado di combustione stabilito al numero 1) del decimo comma dell' della legge e quello accertato nella prova;
c) la velocità della nave sarà quella risultata nella prova in mare di cui all', se il grado di combustione accertato sia uguale od inferiore a quello indicato alla precedente lettera b).
In caso diverso sarà assunta come velocità, quella V risultante dalla formula:
V1 3 CA1
------ = -----
Vm 3 CAm
ove C Am è la potenza misurata nella prova in mare, C A1, è la potenza corretta come alla precedente lettera b) e Vm è la velocità misurata alla prova in mare.
2) Nel caso di navi concorrenti al contributo di ammortamento munite di apparato motore a combustione interna:
a) il consumo di combustibile per cavallo-asse-ora è quello indicato al numero 2) dell'ottavo comma dell' ed è rilevato dal diagramma formato come indicato all';
b) la potenza in cavalli-asse è quella determinata come indicato all';
c) la velocità della nave è quella misurata nella prova in mare di cui all', se la potenza determinata come è detto alla precedente lettera b) sia uguale od inferiore al 90% della potenza massima risultata nella prova al freno di cui all'. Tale potenza massima sarà maggiorata, per tener conto dell'altitudine della località in cui la prova al freno venne eseguita, nella misura dell'uno per cento per ogni cento metri di altezza sul livello del mare. Nel fare i calcoli si faranno arrotondamenti fino al cavallo asse.
In caso diverso sarà assunta come velocità quella V, risultante dalla formula:
V1 3 CA1
------ = -----
Vm 3 CAm
ove C Am è la potenza determinata nella prova in mare, C A1 è il 90% della potenza massima al freno maggiorata come è detto sopra, e Vm, è la velocità risultata dalla prova in mare. La correzione di cui sopra sarà ammessa per potenze che siano uguali o inferiori al 94% della potenza massima maggiorata come sopra detto.
Per potenze maggiori la prova dovrà essere ripetuta.
3) Nel caso di navi concorrenti al contributo di miglioramento munite di apparato motore a vapore:
a) il consumo di combustibile per cavallo-asse-ora è quello indicato alla lettera a) del precedente n. 1);
b) la potenza in cavalli-asse è quella misurata come detto all', quando il grado di combustione accertato nella prova in mare sia uguale od inferiore a quello stabilito al numero 1) del decimo comma dell' della legge.
Per un grado di combustione maggiore sarà assunta come potenza quella corretta come detto alla lettera b) del precedente numero 1), purchè la potenza misurata nella prova in mare non superi di più del 4% quella da assumersi a sensi del primo comma del presente articolo.
In caso diverso la prova in mare dovrà essere ripetuta, riducendo il grado di combustione.
4) Nel caso di navi concorrenti al contributo di miglioramento munite di apparato motore a combustione interna:
a) il consumo di combustibile per cavallo-asse-ora è quello già detto alla lettera a) del precedente n. 2);
b) la potenza in cavalli-asse è quella misurata come detto alla lettera b) del precedente n. 2), se essa sia uguale od inferiore al 90% della potenza massima risultata nella prova al freno e maggiorata come detto alla lettera c) del precedente numero 2).
Si terrà ancora valevole questa potenza fino a che la potenza misurata nella prova in mare non superi il 94% di quella massima anzidetta.
In caso diverso la prova in mare dovrà essere ripetuta per contenere la potenza sviluppata entro i limiti prescritti.
Per il calcolo della riduzione da apportare al contributo di ammortamento nei casi previsti al secondo comma dell' della legge, e solo relativamente all'impiego di apparati motori completi, si assumerà come potenza dell'apparato motore quella definita alla lettera b) del numero 1) ed alla lettera b) del numero 2) del presente articolo.
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