Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 102
In vigore dal 24 ago 1939
In base ai documenti di cui all' la dogana provvede allo scarico delle bollette d'importazione temporanea.
Lo scarico è effettuato sul peso del materiale estero messo a posto, compreso il calo di lavorazione. Sui cascami e rottami provenienti dal detto materiale sarà riscosso il dazio ad essi proprio nella misura vigente il giorno della introduzione, ammenochè non vengano spediti sotto vincolo doganale a ferriere autorizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-102