Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte VI›Capo I
Art. 105
In vigore dal 24 ago 1939
Fermo restando il disposto dell', quinto comma, sarà ammessa, in sede di liquidazione del compenso daziario, la compensazione delle differenze, per eccesso o per difetto. eventualmente verificatesi tra l'ammontare dei singoli compensi relativi ai quantitativi dei vari materiali effettivamente impiegati nei lavori e l'ammontare dei singoli compensi relativi ai quantitativi dei vari materiali indicati nella dichiarazione originaria e nelle eventuali suppletive rese prima che sia intervenuta l'ammissione ai benefici previsti dalla legge a sensi dell', quinto comma, sopra indicato.
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