Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 101
In vigore dal 24 ago 1939
Lo scarico delle bollette d'importazione temporanea ha luogo dopo l'entrata in esercizio per le navi e per i galleggianti e dopo il collocamento a bordo per i macchinari.
Nel caso di lavori di riparazione, modificazione e trasformazione lo scarico ha luogo dopo l'accertamento definitivo. Per ottenere tale scarico i costruttori debbono presentare al direttore circoscrizionale della dogana un'istanza corredata dai seguenti documenti:
a) per i lavori previsti dagli della legge:
1) un esemplare del verbale di accertamento definitivo di cui all', sesto comma;
2) certificato dell'ufficio d'iscrizione attestante che non si verifica alcuno dei casi previsti dall' della legge;
b) per i lavori previsti dall' della legge, salvo i casi di cui alla successiva lettera c): un esemplare del verbale di accertamento definitivo di cui all', sesto comma;
c) per gli apparati motori, le macchine, le caldaie, gli apparecchi, i materiali ed oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio importati dall'estero, salvo il caso previsto dall', terzo comma certificato dell'ufficio di vigilanza comprovante il collocamento a bordo;
d) per gli apparati motori completi, le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari, i galleggianti di ferro e di acciaio destinati all'esportazione:
1) un esemplare del verbale di accertamento definitivo di cui all', sesto comma;
2) la bolletta doganale comprovante la eseguita esportazione all'estero.
Storico versioni
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