Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 107
In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di costruzione di nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato per conto di nazionali, alle domande-progetto di liquidazione del compenso daziario da parte del costruttore, o dei costruttori qualora ricorra il caso previsto dal secondo comma dell', e del contributo di ammortamento da parte del proprietario, debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato dell'ufficio d'iscrizione attestante la data del varo e quella dell'entrata in effettivo esercizio della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato;
b) certificato dell'ufficio d'iscrizione da cui risulti che la nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato appartiene a cittadini italiani;
c) certificato dell'ufficio d'iscrizione, se si tratta di nave mercantile, indicante i servizi cui essa è adibita;
d) copia del certificato di stazza;
e) duplicato o copia del certificato di classificazione rilasciato dal Registro italiano navale, ovvero, nel caso previsto all', primo comma, n. 4), duplicato o copia del certificato di navigabilità;
f) certificato dell'autorità militare delegata dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina attestante che nei riguardi degli obblighi prescritti dall', secondo comma, numeri 2, 3 e 4 della legge, nulla osta alla liquidazione del compenso daziario e del contributo di ammortamento, qualora taluno dei predetti obblighi sussista;
g) certificato del Registro italiano navale attestante quale è il volume globale interno:
h) certificato dell'ufficio di vigilanza dal quale risulti:
1) il peso dell'intera costruzione (fornitura asciutta);
2) il pero dell'apparato motore completo, inclusi tutti gli ausiliari di macchina, nonché le tubolature, i grigliati e i pagliuoli;
3) l'elenco ed il peso dei complessi costitutivi dell'apparato motore provenienti dall'estero;
4) l'elenco ed il peso dei complessi costitutivi dell'apparato motore nella cui costruzione siano state impiegate parti staccate provenienti dall'estero, esclusi gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, nonché il peso di tali parti staccate;
5) l'elenco ed il peso degli apparecchi ausiliari di bordo provenienti dall'estero;
6) l'elenco ed il peso degli apparecchi ausiliari di bordo nella cui costruzione siano state impiegate parti staccate provenienti dall'estero, esclusi gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, nonché il peso di tali parti staccate;
7) l'elenco ed il peso di tutti gli apparecchi ausiliari di bordo costruiti in Italia, qualora trovi applicazione la disposizione dell'ultimo comma dell' della legge;
8) la data di inizio dei lavori determinata a termini dell';
i) copia del verbale di cui al sesto comma dell' qualora sia intervenuta ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi;
l) copia del verbale di cui all'undicesimo comma dell' qualora sia intervenuta ammissione al beneficio del compenso daziario;
m) copia del verbale della prova in mare di cui all', completa delle certificazioni e degli accertamenti previsti circa l'assetto della nave alla prova e circa l'applicazione delle disposizioni dell';
n) certificato della dogana da cui risulti che siano stati regolati tutti i rapporti relativi alla costruzione per la quale viene domandato il pagamento del compenso daziario e del contributo di ammortamento, qualora sia intervenuta ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi;:
o) dichiarazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato da cui risulti che gli eventuali crediti dell'amministrazione stessa a norma degli siano stati interamente soddisfatti.
I certificati che debbono essere rilasciati da un medesimo ufficio possono essere riuniti in un solo atto.
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