Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 95
In vigore dal 24 ago 1939
La velocità della nave, di cui all' della legge, è accertata in una prova in mare della durata di ore sei continuative, eseguita con calma di vento e di mare e sotto il controllo del delegato dell'ufficio di vigilanza.
La velocità della nave misurata durante la prova sarà la media delle velocità medie effettive risultanti da coppie di corse eseguite sopra una base misurata.
Essa sarà data in miglia all'ora; le cifre si arrotonderanno al centesimo di miglio.
Le basi da utilizzare per tali misure sono quelle che figurano nel più recente fascicolo «basi misurate» dell'Istituto idrografico della Regia marina.
Il dislocamento della nave all'inizio della prova sarà quello corrispondente alla linea regolamentare del bordo libero estivo diminuito della metà della portata lorda.
Per portata lorda dovrà intendersi la differenza fra il dislocamento della nave a pieno carico alla immersione massima consentita dal bordo libero regolamentare estivo ed il dislocamento della nave stessa completamente scarica, però con eventuale zavorra fissa, con caldaie, ove esistano, al livello normale, con acqua nei condensatori, con le tubolature di servizio pronte al funzionamento, con l'equipaggio al completo, ma senza viveri, e con i corredi e le dotazioni fisse del proprietario. Il bordo libero regolamentare estivo dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi dal Registro italiano navale.
Le anzidette condizioni di carico saranno accertate, prima della prova, mediante la scala di solidità della carena, che il costruttore avrà tracciata e sottoposta all'approvazione del Registro suddetto, e mediante la scala delle immersioni segnata sulla carena sotto il controllo dell'istituto medesimo. Questo dovrà rilasciare dichiarazione che attesti la esattezza dei documenti e delle operazioni eseguite, da allegare ai documenti di liquidazione.
È esclusa, in generale, la facoltà di eseguire la prova in condizioni di dislocamento diverse da quelle sopra indicate ed apportare correzioni alla velocità determinata nella prova per riportarla a quella corrispondente al dislocamento regolamentare.
Tuttavia, quando, anche riempiendo di acqua i doppi fondi, le cisterne o altri locali che possono contenere pesi liquidi, il proprietario si trovi in difficoltà a portare la nave al dislocamento prescritto, sarà in sua facoltà chiedere una deroga alle norme dettate dal presente articolo circa il valore del dislocamento che la nave deve avere all'inizio della prova in mare.
La domanda, redatta sulla prescritta carta bollata, dovrà essere diretta al ministero delle comunicazioni è dovrà contenere i dati e gli elementi giustificativi della richiesta, specie, fra questi ultimi, la dimostrazione che risulterebbe gravoso per il proprietario porre la nave, con impiego di carico gelido, nelle condizioni di dislocamento volute.
La capitaneria di porto, alla quale la domanda deve essere presentata, nel trasmetterla al ministero, esprimerà il suo parere circa le ragioni esposte per ottenere la deroga.
La domanda dovrà, inoltre, dare indicazioni sul dislocamento e sull'assetto della nave che il proprietario stima realizzabili al momento della prova.
Il Ministro per le comunicazioni, sentita, caso per caso, la Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, stabilirà se con il carico e l'assetto indicati sia ammissibile la deroga ed in tal caso determinerà, a suo insindacabile giudizio, e tenendo altresì conto della possibilità di sviluppo di potenze diverse a diversi dislocamenti, la correzione da portarsi alla velocità misurata alle prove per fissare la velocità da assumere come corrispondente al dislocamento regolamentare ai fini della legge.
La prova in mare dovrà eseguirsi prima dell'entrata della nave in servizio; tuttavia, per giustificati motivi, il ministero delle comunicazioni potrà consentire che la prova abbia luogo posteriormente a tale data, ma sempre entro un termine compatibile con la disposizione dell' della legge.
Prima dell'esecuzione della prova il proprietario ha facoltà di far pulire e dipingere la carena.
Il numero delle doppie corse sulla base misurata durante le sei ore di prova sarà il massimo compatibile con la lunghezza della base prescelta e col tempo strettamente necessario per compiere le girate con ampiezza sufficiente per consentire alla nave di avere raggiunto la piena velocità nell'istante di entrata in base ad ogni corsa.
I risultati da introdurre nel calcolo per l'accertamento della velocità media devono essere quelli risultanti dai rilevamenti fatti, senza ammettere correzioni di sorta per difficoltà di mantenere la rotta o per deficienza di fondali o per sopraggiunte avverse condizioni meteorologiche.
Qualora, durante la prova, dovessero sopravvenire cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, la prova stessa, a giudizio insindacabile del delegato dell'ufficio di vigilanza, potrà essere sospesa.
In tal caso ed in tutti gli altri casi in cui, per un motivo qualsiasi, fosse necessario sospendere la prova, questa dovrà essere ripetuta per intero.
È tuttavia, lasciata facoltà al delegato dell'ufficio di vigilanza di consentire eccezioni a quanto sopra detto, quando, e per la breve durata dell'interruzione, non superiore, ad ogni modo, a mezz'ora, e per la natura delle cause che hanno provocato l'interruzione, la prova possa essere ritenuta conclusiva nei risultati ottenuti agli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari, per i quali essa è stata eseguita. Delle circostanze che si sono verificate nell'esecuzione della prova nelle suddette condizioni deve essere fatto cenno nel verbale.
Durante la prova non sarà permessa alcuna variazione di andatura dell'apparato motore.
La eventuale pulizia dei forni delle navi con apparato motore a carbone dovrà essere fatta mentre si percorrono le basi.
I rilievi della potenza e del consumo di combustibile saranno eseguiti durante tutte le sei ore di prova, seguendo le norme di cui agli articoli precedenti.
Storico versioni
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