Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 108

In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di costruzione di navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati per conto di nazionali, per ottenere il pagamento di ciascuno degli anticipi sul contributo di ammortamento a termini dell', alla domanda-progetto di liquidazione il proprietario deve allegare i seguenti documenti: 1) per il primo anticipo: a) il certificato di cui alla lettera f) del precedente articolo, qualora sussista taluno degli obblighi previsti dal secondo comma, numeri 2, 3 e 4, dell' della legge; b) certificato del competente ufficio di porto da cui risulti che la proprietà della nave mercantile, della draga e del rimorchiatore pontato in costruzione appartiene a cittadini italiani; c) certificato dell'ufficio di vigilanza da cui risulti la data di inizio dei lavori determinata a termini dell' ed il grado di avanzamento raggiunto dalla costruzione; d) specificazione dello scafo e dell'apparato motore; 2) per il secondo anticipo; a) il certificato previsto alla lettera a), se necessario, e quello previsto alla lettera b) del precedente n. 1. b) certificato dell'ufficio di vigilanza da cui risulti la data di inizio dei lavori determinata a termini dell' ed il grado di avanzamento raggiunto dalla costruzione; 3) l'indicazione della nave mercantile, della draga o del rimorchiatore pontato nazionale su cui il macchinario costruito è stato sistemato e la data della effettuata sistemazione; 4) la data di inizio dei lavori determinata a termini dell'; e) copia del verbale di cui al sesto comma dell', qualora sia intervenuta ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi; f) copia del verbale di cui all'undicesimo comma dello , qualora sia intervenuta ammissione al beneficio del compenso daziario; g) certificato della dogana da cui risulti che siano stati regolati tutti i rapporti relativi alla costruzione per la quale viene domandato il pagamento del compenso daziario e del contributo di miglioramento, qualora sia intervenuta ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei dazi; h) dichiarazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato da cui risulti che gli eventuali crediti dell'amministrazione stessa a norma degli siano stati interamente soddisfatti. I certificati che debbono essere rilasciati da un medesimo ufficio possono essere riuniti in un solo atto. 3) per il terzo anticipo: a) il certificato previsto alla lettera a), se necessario, e quello previsto alla lettera b) del precedente numero 1); b) certificato dell'ufficio di vigilanza da cui risulti la data di inizio dei lavori determinata a termini dell' ed il grado di avanzamento raggiunto dalla costruzione; c) calcoli sommari di stabilità statica a carena diritta; d) calcolo dell'assetto e della stabilità a carena diritta, supposto il caso di allagamento (con un solo compartimento allagato) che si possa considerare tra i più pericolosi. In caso di rimorchiatori pontati a scafo di legno, gli anticipi potranno essere concessi soltanto qualora da apposito certificato dell'ufficio di vigilanza risulti che i detti rimorchiatori avranno indubbiamente i requisiti richiesti dal sesto comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-108

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