Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 113
In vigore dal 24 ago 1939
Se il costruttore ovvero il proprietario è una ditta o società commerciale, ai documenti previsti dagli deve essere, inoltre, allegato un certificato in tre esemplari, di cui uno redatto in carta bollata, rilasciato dalla cancelleria del tribunale, qualora si tratti di società commerciale, ovvero dall'ufficio provinciale delle corporazioni, negli altri casi, da cui risulti:
a) la legale costituzione o composizione della società o ditta;
b) le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma;
c) le persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare in nome e per conto della ditta o società, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi alla lettera b).
Qualora detto certificato sia stato allegato ad una precedente istanza e nessun cambiamento sia intervenuto nella costituzione della società o ditta o nella designazione dei relativi rappresentanti e delegati, sarà sufficiente che la capitaneria di porto, nel rimettere al ministero delle comunicazioni la domanda-progetto di liquidazione con i documenti relativi a termini dell', faccia riferimento alla precedente trasmissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-113