Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 116
In vigore dal 24 ago 1939
Le domande-progetto di liquidazione debbono essere presentate, completamente documentate secondo le prescrizioni dei precedenti articoli, agli uffici di porto ai quali furono fatte le dichiarazioni a cui le domande-progetto di liquidazione si riferiscono.
Questi, accertato che la documentazione sia regolare e completa e che nel progetto di liquidazione siano stati riportati esattamente gli elementi necessari per il calcolo dei compensi e contributi, le muniscono del proprio visto e le trasmettono al ministero delle comunicazioni direttamente, se siano capitanerie di porto, e per il tramite delle capitanerie di porto da cui dipendono, se siano uffici circondariali marittimi, con espresso riferimento alla partecipazione dell'ammissione ai benefici a suo tempo ricevuta.
Storico versioni
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