Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 119

In vigore dal 24 ago 1939
Per ottenere il pagamento della prima rata semestrale del contributo di interesse il proprietario della nave deve avanzare, per il tramite dell'ufficio d'iscrizione, regolare domanda al ministero delle comunicazioni, allegando ad essa i seguenti documenti: a) certificato dell'ufficio d'iscrizione attestante la data in cui la nave è entrata in effettivo esercizio; b) certificato del Registro italiano navale attestante che la nave, durante il semestre a cui si riferisce la rata di contributo da pagare, conservò l'iscrizione alla più alta classe del Registro stesso; c) certificato dell'ufficio d'iscrizione attestante che la nave, durante il semestre a cui si riferisce la tata di contributo da pagare, conservò la nazionalità italiana. I certificati che debbono essere rilasciati da un medesimo ufficio possono essere riuniti in un solo atto.
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